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CARTA DI NAVIGAZIONE

ASSOCIAZIONE

"NUOVA COLOMBIA"

STATUTO

PARTE PRIMA - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

Art. 1) E' costituita, a norma dell'art. 36 del Codice Civile, l'Associazione "Nuova Colombia". Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'Associazione ha carattere volontario, autogestito e non persegue fini di lucro. L'adesione all'Associazione è individuale; si fa eccezione solo per le associazioni italiane che svolgono attività stabili con le organizzazioni di cui al successivo art. 3 e che sono riconosciute come tali dall'Associazione; esse partecipano all'assemblea con un solo voto.

Art. 2) La sede sociale è in Via Bovio 48/50, Pisa. L'Associazione si riserva di poter trasferire altrove la propria sede.

Art. 3) L'Associazione "Nuova Colombia" si propone di:
a) appoggiare e sostenere la lotta del popolo colombiano, delle organizzazioni politiche che si battono per la trasformazione in senso democratico del paese, e delle organizzazioni popolari di tipo sindacale, cooperativo e sociale;
b) promuovere campagne di informazione sulle vicende della Colombia, con particolare riferimento alla vita dei contadini, dei lavoratori e delle popolazioni indigene;
c) promuovere campagne di informazione e mobilitazione per la difesa dei diritti umani, dei diritti politico-sociali e delle libertà da ingerenze straniere dirette e indirette;
d) costruire momenti concreti di cooperazione e solidarietà con forze ed organizzazioni popolari impegnate nella lotta in difesa dei diritti sindacali, politici e umani, e per la trasformazione dei rapporti sociali ed economici nel paese.

Art. 4) I settori in cui l'Associazione svolge le sue attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:
a) la ricerca, la raccolta e la divulgazione di documentazione e materiale storico, relativo all'attualità colombiana;
b) l'informazione;
c) le manifestazioni culturali;
d) le attività ricreative;
e) la solidarietà materiale mediante la realizzazione di progetti specifici nei campi della sanità, dell'informazione, della cultura, della produzione e del commercio.

Art. 5) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6) qualora sia necessario, per il miglior raggiungimento del fine associativo, l'Associazione stessa può procedere alla sua trasformazione in un'altra forma sociale prevista dal Codice Civile e dalla normativa vigente e futura.


PARTE SECONDA - ORGANI SOCIALI e REGOLAMENTO

Art. 7) Il numero dei soci è illimitato.
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi.
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati che devono dimostrare propensione, a giudizio insindacabile dell'Assemblea dei Soci, per le attività previste dallo statuto e, comunque, non possono avere interessi in contrasto con esse.
L'accettazione delle domande per l'ammissione è deliberata dall'Assemblea dei Soci, riunita in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 8) I Soci sono tenuti al versamento di una quota annuale che sarà fissata di anno in anno dall'Assemblea. In seguito al pagamento, i Soci riceveranno la tessera di adesione, condizione per partecipare alla vita dell'Associazione.
Ai Soci viene garantito il diritto di accesso alla sede dell'Associazione, ai suoi documenti, alle informazioni ed alle iniziative prodotte dall'Associazione stessa.

Art. 9) L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei Soci.
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, dalla Segreteria o da almeno un terzo degli associati; tale convocazione avverrà mediante invio di convocazione a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima dalla data prevista.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 31.12, con preavviso agli iscritti di almeno 30 giorni.
L'Assemblea si ritiene valida in prima convocazione con la presenza di almeno un quinto della totalità dei soci e in tutti i casi in seconda convocazione e delibera con la maggioranza semplice dei presenti

Art. 10) L'Assemblea ordinaria approva una carta d'intenti vincolante per gli iscritti e per la segreteria fino all'assemblea successiva, anche straordinaria.

Art. 11) L'Associazione viene rappresentata da un Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci.
Il Segretario ha la funzione di sostituire il Presidente nel caso di assenza o di impedimento, e redige i verbali delle sedute dell'Assemblea, tiene la corrispondenza dell'Associazione e assolve gli altri incarichi affidatigli dall'Assemblea. L'Amministratore ha il compito di attuare le scelte amministrative dell'Assemblea dei Soci e di preparare il bilancio preventivo e consuntivo da porre in approvazione dell'Assemblea stessa alla prima assemblea ordinaria di ogni anno.

Art. 12) Il Presidente, il Segretario e l'Amministratore vengono eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Art. 13) L'Assemblea elegge anche la Segreteria Esecutiva di 9 membri compresi il Presidente, il Segretario e l'Amministratore. Alle riunioni della Segreteria partecipano come invitati un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'Art. 1). La Segreteria può estendere ad altri soggetti l'invito.

Art. 14) Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.


PARTE TERZA - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, dalle eccedenze degli esercizi annuali, dalle erogazioni e dalle donazioni.

Art. 16) Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
- le quote delle adesioni;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e dei privati, a qualsiasi titolo.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17) Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere deliberate dalla Assemblea ordinaria dei Soci con il seguente procedimento:
- in prima convocazione viene richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci;
- in seconda convocazione la maggioranza semplice dei soci;
- dalla terza convocazione in poi verrà deliberato con la maggioranza dei presenti.

Non possono essere apportate modifiche all'articolo 3, pena lo scioglimento della Associazione.

Art. 18) Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di associazioni di persone non riconosciute che non perseguono fini di lucro ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.


Letto, approvato e sottoscritto interamente di proprio pugno dai soci fondatori.